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Antincendio, novità su formazione e non solo

Manca poco, meno di un anno. Entrerà, infatti, in vigore dal 4 ottobre 2022. Stiamo parlando del Decreto Ministeriale del 2 settembre scorso. L’atto normativo introduce novità in materia di gestione della sicurezza antincendio, formazione dei lavoratori e degli addetti alla prevenzione incendi. Cambiamenti, dunque, all’orizzonte per le aziende: vediamoli nello specifico.

La nuova normativa antincendio

Il D.M. stabilisce i  criteri  per  la  gestione  in esercizio e in emergenza della sicurezza antincendio. Ciò in attuazione dell'art. 46 del D.Lgs. 81/2008. Trova applicazione nei luoghi di lavoro, così come definiti nell’articolo 62 del D.Lgs. 81/08¹. Per quanto riguarda i cantieri temporanei o mobili, invece, tali disposizioni si applicano in maniera limitata.
Il decreto affronta vari aspetti riguardo la sicurezza antincendio. Per prima cosa, disciplina la gestione della sicurezza antincendio (GSA) in esercizio e in emergenza. Segnala, poi, gli obblighi correlati all’informazione e formazione dei lavoratori. Riporta, infine, indicazioni per gli addetti al servizio antincendio, toccando anche i vari aspetti transitori relativi all’aggiornamento pregresso.

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Gestione della sicurezza 

Il decreto comprende cinque allegati. Nei primi due documenti viene approfondita, nello specifico, la gestione della sicurezza antincendio e le misure da adottare nel normale esercizio e in emergenza. Dall’indicare i nomi degli addetti alla prevenzione incendi ed emergenza ai criteri da rispettare all’interno dei piani di emergenza.
Una delle novità più rilevanti sta nel fatto che la necessità della redazione del piano di emergenza dipende dal numero degli occupanti presenti a qualsiasi titolo all'interno dell'attività. Il piano di emergenza dovrà essere presente in luoghi di lavoro occupati da meno di 10 lavoratori, ma non solo. Anche in luoghi di lavoro aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di 50 persone (indipendentemente dal numero dei lavoratori). E nei luoghi di lavoro rientranti nell’elenco dell’Allegato I al Decreto del Presidente della Repubblica 151 del 1° agosto 2011. È il caso, ad esempio, di stabilimenti e impianti dove si producono e/o impiegano gas infiammabili.
Per quanto riguarda i luoghi di lavoro fuori da questi elenchi il piano di emergenza non è obbligatorio. Ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, da riportare nel Documento di Valutazione dei Rischi.

La formazione antincendio

L’allegato III della nuova normativa antincendio² specifica le nuove indicazioni circa i corsi di aggiornamento e formazione antincendio. Sono definiti tre livelli in base al rischio delle attività in questione. I corsi di formazione antincendio si articoleranno in maniera differente a seconda del livello dell’attività:

  • aziende di livello 3 (aziende ad alto rischio, con sostanze altamente infiammabili ed elevata probabilità di propagazione). È previsto un modulo teorico da 12 ore + modulo pratico da 4 ore con aggiornamenti ogni 5 anni (8 ore).
  • Per le aziende di livello 2 (aziende con stoccaggio di sostanze infiammabili, ma con limitata probabilità di propagazione dell’incendio) è previsto un modulo teorico da 5 ore + modulo pratico da 3 ore con aggiornamenti ogni 5 anni (5 ore).
  • Modulo teorico da 2 ore + modulo pratico da 2 ore con aggiornamenti sempre ogni 5 anni (2 ore) per aziende di livello 1 (al cui interno trovano spazio sostanze a basso tasso di infiammabilità e in cui il rischio di propagazione dell’incendio è scarso). 

Formare i formatori

I corsi previsti dalla nuova normativa antincendio, tuttavia, non si rivolgono solamente ai lavoratori. Anche i formatori devono, infatti, ricevere un’adeguata formazione antincendio. Questa, secondo quanto previsto dall’Allegato V, si suddivide in tre categorie, a seconda se si voglia diventare formatore di tipo teorico, pratico o di entrambi i tipi. I corsi per formatori si dividono nei seguenti tipi:

  • A: corso valido per l’abilitazione alla docenza di tipo teorico e pratico (60 ore);
  • B: corso valido per l’abilitazione alla docenza di tipo teorico (48 ore);
  • C: corso valido per l’abilitazione alla docenza di tipo pratico (28 ore).

Ci sono, infine, novità anche per i requisiti di qualificazione dei docenti antincendio. Questi, infatti, dovranno essere in possesso almeno del diploma di scuola secondaria di secondo grado. E almeno uno tra i requisiti, differenti a seconda che il soggetto si dedichi alla docenza di tipo teorico e pratico o solo a uno dei due.

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NOTE

¹ Per “luoghi di lavoro” s’intendono i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.

² Per approfondire: Decreto 2 settembre 2021.

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