Il 6 aprile è stato sottoscritto il Protocollo di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro. Il documento rivede le misure dei protocolli sottoscritti nel marzo e aprile 2020. Tiene conto, inoltre, dei vari provvedimenti adottati dal Governo e di quanto emanato dal Ministero della Salute. Vediamo insieme le principali novità del protocollo di contenimento del Covid-19. Con un focus sulle attività di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Mascherine in ogni ambiente di lavoro a prescindere dal distanziamento e nuovo impulso allo svolgimento della formazione anche a distanza. Il nuovo protocollo di contenimento del Covid-19 si muove tra conferme e novità. Da un lato si ribadiscono indicazioni contenute nelle precedenti versioni. Permane, per esempio, l’obbligo di controllo della temperatura corporea all’interno dei locali tramite termoscanner.
Sul fronte delle novità, invece, emerge che:
Dicevamo di novità anche in materia di formazione introdotte dall’aggiornamento del protocollo di contenimento del Covid-19. Approfondiamole:
Capitolo scadenza degli aggiornamenti. Viene eliminata la previsione in base alla quale il mancato completamento dell’aggiornamento professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro non avrebbe comportato l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione. Il consiglio è di recuperare quanto prima la formazione scaduta nell’arco temporale della pandemia. Questo per evitare l’insorgenza di eventuali dubbi interpretativi e di sanare le posizioni ad oggi in sospeso.
Il protocollo di contenimento del Covid-19 affronta, tra le altre, anche la questione delle trasferte in Italia e all’estero. Queste, precedentemente sospese o annullate, possono essere riattivate. Ciò previa valutazione con il medico competente e il RSPP. E tenendo conto del contesto in cui si trovano le diverse tipologie di aziende e dell’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.
A tal proposito, una circolare del Ministero della Salute chiarisce la fattispecie delle trasferte internazionali. Fino al 30 aprile saranno valide le misure già adottate con l’Ordinanza del 30 marzo scorso per gli ingressi dai Paesi in elenco C dell’Allegato 20 del DPCM del 2 marzo scorso.
Sempre fino a fine aprile, sono vietati l’ingresso e il transito in Italia alle persone che nei 14 giorni antecedenti abbiano soggiornato o siano transitate dal Brasile.
Per quanto riguarda Austria, Regno Unito, Irlanda del Nord e Israele, si applica la disciplina prevista per gli Stati e i territori di cui al già citato elenco C integrata dalle disposizioni di cui all’ordinanza del Ministro della salute 30 marzo 2021.
In caso di soggiorno o transito nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui al succitato elenco C dell’allegato 20, gli ingressi/rientri sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni:
Permane l’obbligo di autodichiarazione e di comunicare il proprio ingresso nel Paese al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL competente. Così come sono confermate le fattispecie di esonero da tali obblighi previste all’art. 51 comma 7 del DPCM del 2 marzo. Tra queste vi sono anche le trasferte brevi per motivi di lavoro di durata non superiore alle 120 ore.
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Contattaci.
I nostri tecnici sono pronti a supportarti, anche a distanza,
individuando le modalità più idonee per tutelare la salute dei lavoratori
e garantire l’operatività aziendale in linea con la normativa vigente.
Foto di: Freepik