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Aggiornato il protocollo di contenimento del Covid-19: le novità

Il 6 aprile è stato sottoscritto il Protocollo di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro. Il documento rivede le misure dei protocolli sottoscritti nel marzo e aprile 2020. Tiene conto, inoltre, dei vari provvedimenti adottati dal Governo e di quanto emanato dal Ministero della Salute. Vediamo insieme le principali novità del protocollo di contenimento del Covid-19. Con un focus sulle attività di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il nuovo protocollo di contenimento del Covid-19

Mascherine in ogni ambiente di lavoro a prescindere dal distanziamento e nuovo impulso allo svolgimento della formazione anche a distanza. Il nuovo protocollo di contenimento del Covid-19 si muove tra conferme e novità. Da un lato si ribadiscono indicazioni contenute nelle precedenti versioni. Permane, per esempio, l’obbligo di controllo della temperatura corporea all’interno dei locali tramite termoscanner.
Sul fronte delle novità, invece, emerge che:

  • I lavoratori positivi oltre il 21° giorno sono riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario;
  • l’identificazione e attuazione delle misure per il contenimento del contagio è un obbligo del datore di lavoro. Diversamente dal passato, è prevista la collaborazione con medico competente, RSPP e RLS/RLST (il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale);
  • è prevista la realizzazione dei piani aziendali per le vaccinazioni in azienda. I datori di lavoro possono manifestare la disponibilità a predisporre punti straordinari di vaccinazione nei luoghi di lavoro. Realizzazione e gestione dei piani aziendali, inclusa la somministrazione, saranno a carico del datore di lavoro. Vaccini e dispositivi connessi, come formazione e strumenti per registrare le vaccinazioni eseguite saranno pagate, invece, dai Servizi sanitari regionali. 
  • Se la vaccinazione verrà eseguita in orario di lavoro, il lavoratore sarà considerato in servizio anche nel tempo necessario alla stessa.

Covid-19 e formazione: cosa cambia

Dicevamo di novità anche in materia di formazione introdotte dall’aggiornamento del protocollo di contenimento del Covid-19. Approfondiamole:

  • si conferma la possibilità di svolgere in presenza corsi di formazione in materia di salute e sicurezza. Questo anche nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità (zone arancioni e rosse) e da un livello di rischio alto.
  • Per quanto riguarda i corsi di formazione in presenza (aziendali/interaziendali), sono consentiti in presenza quelli in materia di salute e sicurezza in coerenza con i limiti normativi vigenti. Ciò a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” dell’INAIL. È comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.
  • Sono da preferire, specie nelle zone rosse o arancioni, le modalità formative a distanza per le parti teoriche. È consentito, tuttavia, lo svolgimento in presenza per:
  1. formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa;
  2. formazione interaziendale svolta in locali diversi da quelli delle aziende dei lavoratori interessati;
  3. corsi di formazione in materia di Protezione Civile;
  4. corsi di formazione individuali o che necessitano di attività di laboratorio.

Capitolo scadenza degli aggiornamenti. Viene eliminata la previsione in base alla quale il mancato completamento dell’aggiornamento professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro non avrebbe comportato l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione. Il consiglio è di recuperare quanto prima la formazione scaduta nell’arco temporale della pandemia. Questo per evitare l’insorgenza di eventuali dubbi interpretativi e di sanare le posizioni ad oggi in sospeso.

Novità sulle trasferte

Il protocollo di contenimento del Covid-19 affronta, tra le altre, anche la questione delle trasferte in Italia e all’estero. Queste, precedentemente sospese o annullate, possono essere riattivate. Ciò previa valutazione con il medico competente e il RSPP. E tenendo conto del contesto in cui si trovano le diverse tipologie di aziende e dell’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.

A tal proposito, una circolare del Ministero della Salute chiarisce la fattispecie delle trasferte internazionali. Fino al 30 aprile saranno valide le misure già adottate con l’Ordinanza del 30 marzo scorso per gli ingressi dai Paesi in elenco C dell’Allegato 20 del DPCM del 2 marzo scorso.

Sempre fino a fine aprile, sono vietati l’ingresso e il transito in Italia alle persone che nei 14 giorni antecedenti abbiano soggiornato o siano transitate dal Brasile.

Per quanto riguarda Austria, Regno Unito, Irlanda del Nord e Israele, si applica la disciplina prevista per gli Stati e i territori di cui al già citato elenco C integrata dalle disposizioni di cui all’ordinanza del Ministro della salute 30 marzo 2021.

Trasferte brevi per motivi di lavoro

In  caso  di  soggiorno  o  transito  nei  14  giorni antecedenti all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui al succitato elenco C dell’allegato 20, gli ingressi/rientri sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni: 

  • obbligo di test molecolare o antigenico per mezzo di tampone, e risultato negativo, effettuato nelle 48 ore precedenti l’ingresso in Italia;
  • obbligo di sorveglianza sanitaria e quarantena di 5 giorni, a prescindere dall’esito negativo del test di cui sopra;
  • ulteriore test molecolare o antigenico al termine della quarantena.

Permane l’obbligo di autodichiarazione e di comunicare il proprio ingresso nel Paese al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL competente. Così come sono confermate le fattispecie di esonero da tali obblighi previste all’art. 51 comma 7 del DPCM del 2 marzo. Tra queste vi sono anche le trasferte brevi per motivi di lavoro di durata non superiore alle 120 ore.

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individuando le modalità più idonee per tutelare la salute dei lavoratori
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Foto di: Freepik

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