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Aggiornamento corso antincendio: formazione entro ottobre, se…

Torniamo a occuparci di prevenzione incendi. Il 4 ottobre 2022 è entrato in vigore il nuovo D.M. 21 settembre 2021 sulla gestione in esercizio e in emergenza della sicurezza antincendio. L’atto normativo sostituisce il precedente decreto del 10 marzo 1998. Una grande novità riguarda la cadenza dell’aggiornamento degli addetti antincendio. Infatti, la frequenza dei corsi di aggiornamento diventa quinquennale anziché triennale, come in precedenza considerato. Se sono trascorsi più di cinque anni dall’ultima formazione o aggiornamento al momento dell’entrata in vigore del decreto, lobbligo di aggiornamento deve essere adempiuto entro il 4 ottobre 2023.

Nuove denominazioni in base al rischio incendio

Come evidenziato in un precedente articolo, con il nuovo decreto ministeriale sono state introdotte nuove denominazioni per i percorsi formativi, suddividendoli in tre gruppi in base al livello di rischio dell’attività. Nel dettaglio:

  • Livello 1: comprende le attività con presenza di sostanze a basso rischio di infiammabilità e probabilità di propagazione di incendio scarsa.
  • Livello 2: sono attività di rischio medio con  probabilità di propagazione di incendio limitata.
  • Livello 3: comprende le attività ad alto rischio come depositi di esplosivi, centrali termoelettriche, industrie e impianti di estrazione di oli e gas combustibili.

Il nuovo decreto, inoltre, promuove l’utilizzo di metodologie di apprendimento innovative per la parte teorica dei corsi, incluso l’uso della formazione in videoconferenza. Tuttavia, per ogni livello di attività è richiesta una parte pratica da svolgere in presenza.

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Corsi di aggiornamento addetti antincendio

Con la nuova suddivisione delle attività, anche i corsi di aggiornamento formazione per addetti antincendio sono suddivisi in tre tipologie in base al livello di rischio.
Per le attività del Livello 1, il corso di aggiornamento antincendio di tipo 1-AGG, della durata di 2 ore, si concentra sulle esercitazioni pratiche. I partecipanti si aggiornano sulle misure di sorveglianza e sull’uso degli estintori portatili, con una prova di spegnimento su apposito focolare.
Per le attività di Livello 2, il corso di tipo 2-AGG, della durata di 5 ore, comprende una parte teorica in aula, che riguarda gli argomenti del corso di formazione iniziale, ed esercitazioni pratiche. Si trattano i principi dell’incendio, la prevenzione, la protezione antincendio e procedure da attuare in caso di incendio. Infine, per le attività del terzo livello, il corso di tipo 3-AGG, della durata di 8 ore, include una parte teorica ed esercitazioni pratiche. Gli argomenti trattati sono selezionati dal corso di formazione iniziale e comprendono l’incendio, la prevenzione, la protezione antincendio e le procedure di intervento.

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Ogni quanto va aggiornato il corso antincendio?

Riepilogando, per gli addetti alla prevenzione incendi le scadenza da tenere a mente sono le seguenti:

  • coloro che hanno frequentato un corso di formazione o di aggiornamento prima del 4 ottobre 2017 devono effettuare un corso di aggiornamento antincendio entro il 4 ottobre 2023.
  • Per tutti gli altri addetti, il corso di aggiornamento dovrà essere effettuato ogni 5 anni.

Ricordiamo che i corsi antincendio sono obbligatori per tutte quelle attività con almeno un dipendente o collaboratore. Le novità riguardano anche noi formatori. I professionisti antincendio, per mantenere la qualifica di formatore in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, devono svolgere corsi di aggiornamento entro cinque anni dal rilascio dell’attestato. L’aggiornamento quinquennale prevede almeno 16 ore per i docenti che erogano sia moduli teorici sia pratici, 12 ore per quelli che erogano solo moduli teorici e 8 ore per quelli che erogano solo moduli pratici. La partecipazione a corsi di base e seminari di aggiornamento può essere considerata come attività di aggiornamento per la parte teorica.

Scopri le prossime date dell’aggiornamento corso antincendio: consulta il calendario e prenota il tuo posto

NOTE

¹ Per approfondire: Decreto 2 settembre 2021, Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio

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