Novità in materia di valutazione del rischio. In particolare, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni. È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale Europea la direttiva (UE) 2022/431¹ che rimette ulteriormente mano alla 2004/37/CE. L’atto normativo modifica alcuni valori limite di diverse sostanze pericolose come piombo e nichel. Vengono, inoltre, introdotte le sostanze tossiche per la riproduzione nel campo d’applicazione della direttiva. Facciamo il punto sulle principali indicazioni e novità introdotte.
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Una delle novità sta già nel titolo della direttiva (UE) 2022/431. Accanto agli agenti cancerogeni e mutageni, vengono infatti introdotte le sostanze tossiche per la riproduzione. Si tratta di composti o miscele che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B del regolamento (CE) n. 1272/2008. Questi agenti sono ritenuti responsabili di effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità di uomini e donne. Viene fatta una distinzione tra:
Proseguendo nell’analisi delle novità , tra gli agenti chimici sottoposti a modifica dalla nuova direttiva (UE) 2022/431 troviamo il benzene. Parallelamente, vengono aggiunte diverse sostanze tossiche per la riproduzione, ponendo, dove presente, un valore limite di esposizione. Tra queste: composti del nichel, mercurio, bisfenolo A e monossido di carbonio.
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La direttiva (UE) 2022/431 è in vigore dallo scorso 5 aprile. Gli Stati membri, tra cui l’Italia, hanno due anni di tempo, fino al 5 aprile 2024, per recepire l’atto normativo. Da questo punto di vista, è opportuna una considerazione. Nel panorama normativo italiano, infatti, la valutazione del rischio per lavoratori esposti a sostanze tossiche per la riproduzione ricade nel Capo I del Titolo IX del D. Lgs. 81 del 2008. Diversamente dagli agenti cancerogeni e mutageni, che ricadono nel Capo II dello stesso Titolo IX.
A oggi non è chiaro come verrà recepita la direttiva (UE) 2022/431 nel nostro Paese. Potrebbe essere accorpata interamente nel Capo II del Titolo IX, assieme alle sostanze cancerogene e mutagene, oppure rimanere nel Capo I. Per capire quale sarà l’impatto in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è necessario, dunque, attendere il recepimento nazionale, previsto, appunto, nell’arco del prossimo biennio.
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In attesa di capire come verrà recepita in Italia la nuova direttiva (UE) 2022/431, il tema offre già ora lo spunto per un approfondimento. Nello specifico, circa le azioni che aziende e datori di lavoro devono mettere in pratica.
Da questo punto di vista, va sottolineato che la logica prevenzionistica per i lavoratori esposti a sostanze tossiche per la riproduzione segue quella già presente per gli agenti cancerogeni e mutageni. Le nuove condizioni previste dalla direttiva (UE) 2022/431, per quanto tecnicamente possibile, devono includere:
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C’è dell’altro. E ci riguarda da vicino. È, infatti, necessario che i lavoratori ricevano una formazione adeguata e sufficiente. Ciò per capire se sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione. Al fine di fare chiarezza sull’uso e sui rischi connessi alla manipolazione di queste sostanze, è fondamentale adottare misure per aiutare dipendenti e datori di lavoro a riconoscerle.
Per valutare la gestione, consigliamo di iniziare a mappare i prodotti utilizzati in azienda. Questo al fine di individuare quelli che contengono sostanze presenti nell’allegato III della direttiva (UE) 2022/431. E attenzione alle SDS: ricordiamo, infatti, che, i nuovi limiti di esposizione devono essere riportati nelle schede di dati di sicurezza dei prodotti aziendali. Ciò in virtù del Regolamento n. 878 del 2020.
NOTE
Foto di copertina: fonte Freepik
¹ Per approfondire: Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio.