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Agenti cancerogeni: in vigore la nuova direttiva (UE) 2022/431

Novità in materia di valutazione del rischio. In particolare, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni. È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale Europea la direttiva (UE) 2022/431¹ che rimette ulteriormente mano alla 2004/37/CE. L’atto normativo modifica alcuni valori limite di diverse sostanze pericolose come piombo e nichel. Vengono, inoltre, introdotte le sostanze tossiche per la riproduzione nel campo d’applicazione della direttiva. Facciamo il punto sulle principali indicazioni e novità introdotte.

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Focus sulle sostanze tossiche per la riproduzione

Una delle novità sta già nel titolo della direttiva (UE) 2022/431. Accanto agli agenti cancerogeni e mutageni, vengono infatti introdotte le sostanze tossiche per la riproduzione. Si tratta di composti o miscele che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B del regolamento (CE) n. 1272/2008. Questi agenti sono ritenuti responsabili di effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità di uomini e donne. Viene fatta una distinzione tra:

  • sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia, ovvero per le quali non esiste un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori;
  • sostanze tossiche per la riproduzione con valore soglia, per le quali esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute.

Proseguendo nell’analisi delle novità, tra gli agenti chimici sottoposti a modifica dalla nuova direttiva (UE) 2022/431 troviamo il benzene. Parallelamente, vengono aggiunte diverse sostanze tossiche per la riproduzione, ponendo, dove presente, un valore limite di esposizione. Tra queste: composti del nichel, mercurio, bisfenolo A e monossido di carbonio.

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Da qui al 2024: come verrà recepita in Italia la direttiva (UE) 2022/431

La direttiva (UE) 2022/431 è in vigore dallo scorso 5 aprile. Gli Stati membri, tra cui l’Italia, hanno due anni di tempo, fino al 5 aprile 2024, per recepire l’atto normativo. Da questo punto di vista, è opportuna una considerazione. Nel panorama normativo italiano, infatti, la valutazione del rischio per lavoratori esposti a sostanze tossiche per la riproduzione ricade nel Capo I del Titolo IX del D. Lgs. 81 del 2008. Diversamente dagli agenti cancerogeni e mutageni, che ricadono nel Capo II dello stesso Titolo IX.
A oggi non è chiaro come verrà recepita la direttiva (UE) 2022/431 nel nostro Paese. Potrebbe essere accorpata interamente nel Capo II del Titolo IX, assieme alle sostanze cancerogene e mutagene, oppure rimanere nel Capo I. Per capire quale sarà l’impatto in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è necessario, dunque, attendere il recepimento nazionale, previsto, appunto, nell’arco del prossimo biennio.

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Cosa devono fare le aziende

In attesa di capire come verrà recepita in Italia la nuova direttiva (UE) 2022/431, il tema offre già ora lo spunto per un approfondimento. Nello specifico, circa le azioni che aziende e datori di lavoro devono mettere in pratica.
Da questo punto di vista, va sottolineato che la logica prevenzionistica per i lavoratori esposti a sostanze tossiche per la riproduzione segue quella già presente per gli agenti cancerogeni e mutageni. Le nuove condizioni previste dalla direttiva (UE) 2022/431, per quanto tecnicamente possibile, devono includere:

  • la sostituzione delle sostanze tossiche per la riproduzione con miscele o processi non nocivi per la salute del lavoratore oppure la loro rimozione;
  • il ricorso a un sistema chiuso oppure a misure volte a ridurre il livello di esposizione dei dipendenti.

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Formazione, mappatura dei prodotti e SDS aggiornate

C’è dell’altro. E ci riguarda da vicino. È, infatti, necessario che i lavoratori ricevano una formazione adeguata e sufficiente. Ciò per capire se sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione. Al fine di fare chiarezza sull’uso e sui rischi connessi alla manipolazione di queste sostanze, è fondamentale adottare misure per aiutare dipendenti e datori di lavoro a riconoscerle.

Per valutare la gestione, consigliamo di iniziare a mappare i prodotti utilizzati in azienda. Questo al fine di individuare quelli che contengono sostanze presenti nell’allegato III della direttiva (UE) 2022/431. E attenzione alle SDS: ricordiamo, infatti, che, i nuovi limiti di esposizione devono essere riportati nelle schede di dati di sicurezza dei prodotti aziendali. Ciò in virtù del Regolamento n. 878 del 2020.

NOTE

Foto di copertina: fonte Freepik

¹ Per approfondire: Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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