e_labo blog logo bianco

DVR: come e quando valutare il rischio

La corretta redazione del DVR è una delle azioni fondamentali che, secondo le normative vigenti, il datore di lavoro deve compiere in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In un precedente articolo abbiamo parlato di che cosa sia il Documento di Valutazione del Rischio, di quali siano le leggi che ne regolano l’utilizzo e del perché sia importante redigerlo in modo preciso. Oggi invece vogliamo parlarvi delle modalità e delle regole da seguire quando si elabora il DVR.  

Di cosa si ha bisogno prima della redazione del DVR?

Prima di tutto il DVR ha bisogno di un’attenta analisi dell’ambiente di lavoro nella sua totalità. In particolare si vanno ad indagare gli aspetti strutturali e le condizioni ambientali, ma anche le attività e le mansioni che i lavoratori svolgono e le attrezzature che essi utilizzano.  I dati acquisiti durante l’indagine preliminare vengono poi a loro volta analizzati e si procede con l’individuazione di possibili fonti di pericolo.

Con quali criteri si valuta il rischio per ogni possibile fonte?

La valutazione del rischio può essere espressa con un criterio di Probabilità/Gravità. Si definisce la probabilità che quell’evento possa accadere e se ne valuta la gravità qualora accadesse. Per adempiere a questo compito esistono delle procedure standardizzate proposte dal Ministero del Lavoro da utilizzare come guida per la compilazione del DVR. È importante ricordare che all’interno del DVR dovranno comparire inoltre tutte le misure di prevenzione e protezione messe in atto dall’azienda a seguito della valutazione del rischio.

Quando si deve compilare?

Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi e ad elaborare il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività. Per dimostrare di aver effettuato immediatamente la valutazione dei rischi è comunque opportuno predisporre il DVR prima dell’inizio attività.

Il DVR ha una scadenza?

No, il documento di valutazione dei rischi non ha una scadenza. Deve però essere aggiornato entro 30 giorni a seguito di:

  • Variazioni significative del processo produttivo o dell’organizzazione aziendale;
  • infortuni e quasi-infortuni;
  • necessità evidenziate dai risultati della sorveglianza sanitaria o da indagini tecniche di rischio.

Siamo a disposizione per affiancare le aziende nella redazione del documento di valutazione del rischio a partire dall’analisi iniziale fino all’assunzione dell’incarico di RSPP e alla formazione delle altre figure previste dalla legge. Per ulteriori informazioni contattaci. Ci trovi ad Arzignano in provincia di Vicenza.

E_LABO SRL
Via dell’Industria 48/C int.1 - 36071 Arzignano (VI)
C.F. e P.IVA IT 03093450249 | REA VI - 298371
Tel: 0444 478406 | E-mail: e-labo@e-labo.it
Created by Hassel Omnichannel
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram